ABC dell'ANTINCENDIO

32 Informazione di base per i lavoratori verso dell’esodo è obbligatoria, ai sensi del Capitolo S.4 e della relativa tabella S.4-6 del D.M. 18 ottobre 2019, quando: A l’area servita ha un affollamento superiore a 50 perso- ne e non è aperta al pubblico; B l’area servita ha un affollamento superiore a 25 perso- ne ed è aperta al pubblico; C la porta è situata al piede o vicino al piede di una scala; D la porta serve un’area a rischio specifico di incendio ed ha un affollamento superiore a 10 persone o 5 persone, a seconda del livello di rischio risultante dalla Valutazione del rischio d’incendio. Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere munite di disposi- tivo di autochiusura. Le porte in corrispondenza di locali adibiti a depositi possono essere non dotate di dispositivo di autochiusura, purché siano tenute chiuse a chiave. L’utilizzo di porte resistenti al fuoco installate lungo le vie di uscita e dotate di dispositivo di autochiusu- ra, può in alcune situazioni determinare difficoltà sia per i lavoratori che per altre persone che nor- malmente devono circolare lungo questi percorsi. In tali circostanze le suddette porte possono essere tenute in posizione aperta, tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito: – dell’attivazione di rivelatori di fumo posti in vicinanza delle porte; – dell’attivazione di un sistema di allarme incendio; – di mancanza di alimentazione elettrica del sistema di allarme incendio; – di un comando manuale.

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