ABC degli AGENTI CHIMICI DETENZIONE E IMPIEGO
10 Informazione di base per i lavoratori Per quanto riguarda il rischio chimico la norma considera esposti a tale rischio i lavoratori che utilizzano a qualunque scopo agenti chimici pericolosi. In tal senso la norma definisce “agente chimico” tutti gli elementi chimici, da soli o in miscela, allo stato naturale, o ottenuti, utilizzati o smaltiti come rifiuti mediante qual- siasi attività lavorativa o anche soltanto presenti “a qualunque titolo“ sul luogo di lavoro, (deposito, trasporto, impiego….), o anche che possono generarsi, durante l’attività lavorativa, come risultato di un processo anche non voluto o non facente parte parte del ciclo produttivo (combustione, liberazione accidentale di fumi o vapori durante operazioni a caldo ecc.). Quindi è necessario considerare non solo gli agenti chimici La formazione degli addetti deve riguardare tutto il personale dipendente e deve avvenire: • al momento dell’assunzione; • in occasione del trasferimento o del cambiamento di mansioni; • al momento dell’introduzione di nuovi agenti chimici pericolosi nel ciclo produttivo. I contenuti minimi della formazione sono fissati per legge e in particolare per i lavoratori è previsto che detti contenuti siano commisurati alle risul- tanze della valutazione dei rischi e riguardino almeno: a) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni svolte nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione; b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro. In particolare la formazione va periodicamente ripetuta, in funzione dell’evo- luzione o dell’insorgenza di nuovi rischi all’interno della attività lavorativa. Essa deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici (tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori), durante l’ora- rio di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYwMDc=