ABC degli AGENTI CHIMICI DETENZIONE E IMPIEGO
15 degli AGENTI CHIMICI del rischio dovranno essere incluse informazio- ni di dettaglio su: 1. le modalità e i criteri con cui devono essere effettuate le misure di rilevamento; 2. le modalità di immagazzinamento, mani- polazione e isolamento di agenti chimici incompatibili tra loro, e la possibile presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostan- ze chimicamente instabili. Quando non è possibile definire correttamente con altri mezzi il livello di rischio, o quando è necessario verificare l’efficacia delle misure di prevenzione e protezione attuate si effettuano misure ambientali degli inquinanti. Si intende “irrilevante” un livello di rischio tale che l’esposi- zione di un lavoratore a un certo agente chimico pericoloso ad un tale livello non ha effetti significativi sulla salute (irrilevanti) e sulla sicurezza (livello basso). È importante rilevare che la valutazione del livello di rischio riguarda ogni sostanza. Infatti, può accadere che un lavoratore sia esposto ad un rischio irrilevante e/o basso per una sostanza e non irrilevante e/o basso per un’altra sostanza ed ancora, che il rischio sia irrilevante per la salute e non basso per la sicurezza. Il D.Lgs. 81/08 e s.m., inoltre, impone al datore di lavoro di valutare gli effetti cumulativi dovuti all’esposizione di più agenti chimici pericolosi. Contenuti della valutazione del rischio 1. Analisi del processo lavorativo e classificazione delle mansioni. 2. Identificazione degli agenti chimici pericolosi.
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