ABC degli AGENTI CHIMICI DETENZIONE E IMPIEGO

 17 degli AGENTI CHIMICI Nei casi in cui l’esito della valutazione preliminare, dimostri inequivocabilmente il livello di rischio irrilevante sia per quanto riguarda la salute che per la sicurezza e che le misure generali di tutela sono sufficien- ti a ridurre il rischio, non sarà necessaria una valutazione più dettagliata. Inoltre non sarà necessario adottare le succes- sive specifiche di protezione e preven- zione, quando la natura dell’attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l’applicazione delle seguenti misure nell’indicato ordine di priorità: a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati; b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio; c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione; d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Sulla base della valutazione del rischio e dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l’immagazzinamento, la manipolazione e l’isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro, in particolare il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di concentra- zioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili. Laddove ciò non sia possibile per la natura dell’attività lavorativa il datore di lavoro deve: a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l’esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad

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