ABC degli AGENTI CHIMICI DETENZIONE E IMPIEGO

18  Informazione di base per i lavoratori opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente insta- bili; b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzati- ve previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all’accensione di sostanze infiamma- bili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili. 9. Le eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese. Il datore di lavoro conserva e prende in considerazione i risultati della sorveglianza sanitaria già intraprese in azien- da (quando disponibili) allo scopo di integrare la valutazio- ne del rischio e di utilizzare l’esito di tali accertamento per definire correttamente i livelli di rischio. 10. Il livello di rischio. Definizione del livello di rischio per ogni sostanza (irrilevan- te/basso o meno) Effetti cumulativi Nel caso di attività in cui l’esposizione di un lavoratore ad una sostanza pericolosa proviene da più sorgenti (es. da prodotti diversi) sarà necessario considerare l’esposizio- ne totale. La definizione del livello di rischio non deve tenere conto delle misure specifiche di prevenzione e protezione quali i DPI, la sorveglianza sanitaria, la formazione) in quanto queste vengono adottate solo quando esiste già un livello di rischio non irrilevante. Nel caso di attività lavorative che espongono uno stesso lavoratore a più agenti chimici pericolosi la valutazione del rischio dovrà tenere conto anche degli effetti sinergici e combinatori, se necessario verranno utilizzate concentrazioni miscela.

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