ABC degli AGENTI CHIMICI DETENZIONE E IMPIEGO
5 degli AGENTI CHIMICI PREMESSA Le numerose norme della Unione Europea, volte al continuo miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da sempre hanno sottolineato l’importanza della formazione e della informazione. Profonde modifiche si sono avute pertanto negli ultimi tempi anche nell’ordinamento giuridico nazionale della materia che, oltre agli aspetti tecnici citati, grande rilievo attribuisce oggi al comportamento dei lavoratori, stabilendo anche per essi precisi obblighi e regole da rispettare. Tra gli obblighi previsti in materia di informazione dei lavo- ratori dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Titolo I, Sez. IV, artt. 36 e succ.), è previsto quello di fornire a tutti i lavoratori, compresi gli atipici e gli autonomi, informazioni chiare e sempli- ci secondo criteri fissati dal decreto stesso. Il Titolo IX dello stesso D.Lgs. 81/2008, ha ribadito gli obblighi in tema di salute, sicurezza e protezione da agenti chimici; in parti- colare obbligo, da parte del datore di lavoro, di effettuare una valu- tazione preliminare dei rischi da esposizione dei lavoratori ad agenti chimici pericolosi, aggiornandola a seguito di eventuali modifiche introdot- te nel ciclo produttivo, e di adottare, a seguito delle conclu- sioni raggiunte (rischio irrilevante o non irrilevante, basso o non basso), tutte le misure di prevenzione collettiva e individuale, atte a ridurre quanto più possibile tale rischio.
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