ABC del RISCHIO BIOLOGICO
107 del RISCHIO BIOLOGICO GLI OBBLIGHI DEI LAVORATORI Nell’art. 20 del D.Lgs. 81/08 vengono riportati i principali obblighi dei lavoratori: 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazio- ne, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempi- mento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale (in caso di inosservanza la pena può essere arresto fino a un mese o con l’ammenda da 245,70 a 737,10 euro); c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza (arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 737,10 euro); d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di prote- zione messi a loro disposizione (arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 737,10 euro); e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle
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