ABC del RISCHIO BIOLOGICO
109 del RISCHIO BIOLOGICO I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto e subap- palto, devono esporre apposita tesse- ra di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la pro- pria autonomia nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a prov- vedervi per proprio conto (sanzione amministrativa pecuniaria da 61,42 a 368,56 euro). Nell’art. 277 del D.Lgs. 81/08 vengono affrontate le misure di emergenza relative al rischio biologico. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell’am- biente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavora- tori devono abbando- nare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l’obbligo di usare gli idonei mezzi di pro- tezione (Per i lavoratori che violano questo obbligo, è previsto l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da 122,85 a 491,40 euro). I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al diri- gente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all’uso di agenti biologici (Per i lavoratori che violano questo obbligo, è previsto l’arresto fino a un mese o l’ammenda da 368,56 a 982.81 euro).
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