ABC del RISCHIO BIOLOGICO
30 Informazione di base per i lavoratori Nel caso di uso deliberato di agenti pericolosi (clas- sificati dal D.Lgs. 81/08 nei gruppi 3 e 4), il datore di lavoro deve istituire un registro degli esposti e degli eventi accidentali (Art. 280 D.Lgs. 81/08) in cui dovrà riportare i nomi degli operatori esposti, l’attività svolta, gli agenti utilizzati e in quali fasi di lavoro è presente tale esposizione. È fondamentale la segnalazione da parte dei lavoratori di qualunque evento a rischio (i cosiddetti eventi sentinella), non solo per incidenti ben definiti come gli infortuni, ma anche in tutti i casi di esposizione o sospetta tale a materiali a rischio (ad es. inalazione di aerosol contaminati, imbrat- tatura con materiali contaminati, ecc.). Tali sistemi di segnalazione e registrazione possono permettere di individuare una “casistica” delle situazioni più perico- lose e una gestione più “corretta” del rischio ed apportare eventuali modifiche delle procedure di lavoro, dei sistemi di prevenzione e protezione (compresa la scelta e l’uso di Dispositivi di Protezione Individuale) e dei protocolli sanitari, compresi ad esempio eventuali trattamenti post-esposizione. È importante segnalare non solo gli infortuni, ma tutti gli eventi a rischio biologico! Il Titolo X bis , che si occupa più in dettaglio delle modalità di pre- venzione delle ferite da taglio e da punta in ambito sanitario, sottolinea ulteriormente tali obblighi, fondamentali in ambienti a particolare rischio, come quelli sanitari. !
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