ABC del RISCHIO BIOLOGICO

34 Informazione di base per i lavoratori VALUTAZIONE DEL RISCHIO La valutazione dei rischi aziendali, insieme alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), fa parte degli obblighi che il datore di lavoro non può mai dele- gare ad altre figure professionali. La valutazione dei rischi deve essere riesaminata in caso di signi- ficative variazioni che potrebbero essere ad esempio: O modifiche del ciclo lavorativo e/o dell’organizzazione del lavoro che impongono nuove procedure lavorative; O introduzione deliberata e/o individuazione di nuovi agenti biologici; O incidenza significativa di infortuni o eventi riconducibili ad espo- sizioni anomale; O risultati anomali dell’attività di sorveglianza sanitaria. In ogni caso la valutazione per gli agenti biologici deve essere rivista con periodicità triennale. Se il lavoratore è impiegato presso un’altra azienda in cui sia presen- te il rischio biologico, i datori di lavoro delle due aziende devono coope- rare e fornire agli operatori informazioni sui rischi esistenti e sulle relative misure di prevenzione e di emergenza, anche per evitare i cosiddetti rischi da interferenza, ed elaborare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI). Tali situazioni si possono verificare ad esempio per attività come le imprese di pulizie, disinfestazione, derattizzazione, per i riparatori/manutentori, per i lavoratori edili, ecc. FOCUS COVID 19 L’ emergenza da COVID-19 ha visto i datori di lavoro impegnati in prima linea nel recepire le indicazioni nazionali per gestire il rischio di contagio, adottando misure organizzative, procedurali e tecniche a tutela dei lavora- tori. Le indicazioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, o possono costituire un’aggiunta legata all’emergenza nell’ambito del documento di valutazione dei rischi.

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