ABC del RISCHIO BIOLOGICO
37 del RISCHIO BIOLOGICO 2) limitare al minimo i lavoratori esposti o potenzialmente esposti (redigendo corrette procedure di lavoro, come la limita- zione degli accessi in aree a rischio, la turnazione del persona- le, ecc.); 3) adeguata progettazione dei processi lavo- rativi in modo da minimizzare i rischi (ad es. cicli di lavoro il più possibile chiusi; ricorso all’automazione come nell’esecuzione di ana- lisi cliniche; zone filtro, come nelle sale opera- torie; interdizione/separazione di aree a rischio da altri ambienti non coinvolti, come gli uffici ecc.); 4) misure collettive di protezione (ad es. prevedere l’aspirazione di aria contaminata tramite impianti centralizzati o sistemi di aspirazione localizzata, come nelle cabi- ne di sicurezza biologica; assicurare un numero adeguato di ricambi d’aria, ecc.) che vanno sempre privilegiate rispetto alle misure individuali quali l’uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI); 5) usare appropriati DPI , preferibilmente monouso; i DPI, in generale, si devono impiegare solamente quando non è stato possibile gestire in altro modo il rischio residuo, ovvero se il datore ha tentato in tutti i modi di evitare l’esposizione, ma permane comunque un rischio per gli operatori; 6) idonee procedure di lavoro (ad es. per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana e ani- male; nella cura di pazienti e animali; nel trattamento dei rifiuti, ecc.). I lavoratori devono essere istruiti su tali procedure, essere preparati a utilizzare correttamente DPI e indumenti protettivi, comprendere i vantaggi e i limiti delle misure di protezione ed essere informati sui risultati delle valutazioni e degli eventuali monitoraggi
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