ABC del RISCHIO BIOLOGICO
50 Informazione di base per i lavoratori ecc.), in quanto possono contenere microrganismi patogeni, allergeni, ecc. 12) divieto di mangiare, bere, fumare, conser- vare cibi (per uso alimentare), applicare cosmetici e pipettare a bocca (nei laboratori) in aree a rischio biologico; 13) evitare accumulo e uso di attrezza- ture e oggetti sporchi e arrugginiti . Sono previste speciali misure di preven- zione e protezione per laboratori, stabulari, strutture sanitarie e veterinarie, processi indu- striali (Titolo X ) e per la protezione da ferite da taglio e puntura in ambito ospedaliero/sanitario (Titolo X-bis). Il Ministero della Salute e l’ISS, in merito all’emergenza sanitaria da COVID 19, hanno fornito numerose indicazioni da seguire, anche attraverso materiali divulgativi, utili a limitare ed evitare contagi non solo da parte del nuovo coronavirus, ma anche di altri agenti infettivi, soprattutto se a diffusione respiratoria MISURE SPECIFICHE DI CONTENIMENTO PER I LABORATORI E GLI STABULARI (art. 275 e Allegato XLVII) Si devono adottare misure specifiche di contenimento per i laboratori e gli stabulari in caso di uso deliberato di agenti di gruppi 2, 3 o 4 (a scopi di ricerca, diagnostici e didattici) e di stabulari in cui (per gli stessi scopi) sono presenti animali delibe- ratamente contaminati con agenti di gruppo 2, 3, o 4 . Tali misure, contenute nell’allegato XLVII, sono riportate in tabella 6. Il contenimento può essere definito come l’insieme delle misure tecniche, organizzative, procedurali e delle cautele da adottare, per ridurre al minimo le possibilità di esposizione ad agenti biologici: O occorre applicare almeno il secondo livello di contenimento, se gli !
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