ABC del RISCHIO BIOLOGICO

53 del RISCHIO BIOLOGICO Gli agenti segnalati con doppio asterisco, come indicato nell’Alle- gato XLVI (vedi tabella 2 pagina 27), possono presentare, in determinate condizioni operative, un rischio limitato di infe- zione poiché non veicolati dall’aria. Per questi agenti, in relazione al tipo di operazioni e ai quantitativi utilizzati, il datore di lavoro può essere esonerato dall’adozione dei punti 2 (filtrazione dell’aria) e 13 (cabine di sicurezza) dell’allegato XLVII e dei punti 2, 3, 5 dell’allegato XLVIII per i processi industriali. MISURE SPECIFICHE DI CONTENIMENTO PER STRUTTURE SANITARIE E VETERINARIE (art. 274 e Allegato XLVII) Il datore di lavoro deve porre partico- lare attenzione a valutare i rischi dovuti alla possibile presenza di agenti biologici trasmissibili dai pazienti e dagli animali, dai loro campioni e residui , in relazione alla tipologia di attività lavorativa svolta. Deve inoltre definire e applicare adegua- te procedure finalizzate alla manipola- zione, decontaminazione ed eliminazio- ne dei materiali e dei rifiuti contaminati, senza rischi per gli operatori e l’intera comunità. Nelle strutture sanitarie e veterinarie di isolamento che ospi- tano rispettivamente pazienti o animali che sono o potrebbero esse- re contaminati da agenti di gruppo 2, 3 e 4, possono essere scelte misure di contenimento riportate nell’allegato XLVII (tabella 6 relativa ai laboratori e agli stabulari), anche in funzione delle diverse modalità di trasmissione degli agenti pericolosi individuati.

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