ABC del RISCHIO BIOLOGICO

57 del RISCHIO BIOLOGICO MISURE SPECIFICHE PER LA PROTEZIONE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO (art. 286- sexies del Titolo X- bis ) a) definizione e attuazione di procedure di utilizzo e di eliminazione in sicurezza di dispositivi medici taglienti e di rifiuti contaminati con sangue e materiali biologici a rischio, garantendo l’installazione di contenitori debitamen- te segnalati e tecnicamente sicuri per la manipolazione e lo smaltimento di dispositivi medici taglienti e di materiale da iniezione usa e getta, posti quanto più vicino possibile alle zone in cui sono utilizzati o depositati oggetti taglienti o acuminati; le procedure devono essere periodi- camente sottoposte a processo di valutazione per testarne l’efficacia e costituiscono parte integrante dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; b) eliminazione dell’uso di oggetti taglienti o acuminati , quando tale utilizzo non sia strettamente necessario; c) adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza ; d) divieto immediato della pratica del reincappucciamento manuale degli aghi, in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture; e) sorveglianza sanitaria ; f) effettuazione di formazione specifica; g) informazione ; h) previsione delle procedure di emergenza che devono essere adottate, in caso di ferimento del lavoratore. È vietata la pratica del reincappucciamento manuale degli aghi, in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per il rischio da puntura! !

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYwMDc=