ABC del RISCHIO BIOLOGICO

59 del RISCHIO BIOLOGICO I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE I Dispositivi di Protezione Individuale o DPI (Titolo III Capo II e art. 272 D.Lgs. 81/08) sono attrezzature fornite a cura del Datore di lavoro, che hanno la funzione di proteggere il lavoratore da rischi specifici quando, nonostante siano state applicate tutte le misure di prevenzione e protezione collettiva possibili, tali rischi non possono essere eliminati o ridotti a livelli accettabili (rischi residui). Quando i DPI vengono forniti ai lavoratori, questi devono ricevere adeguata informazione, formazione ed eventuale addestramento sulle modalità di utilizzo, tenuta, smaltimento, manutenzione, ecc. I DPI devo- no riportare dei pittogrammi che indicano i rischi specifici per i quali forniscono protezione; hanno inoltre una data di scadenza! I DPI sono classificati in tre categorie: I CATEGORIA : di semplice progettazione, sono impiegati per rischi non molto gravi (ad es. i guanti per la pulizia generica); II CATEGORIA : dispositivi non inclusi nei gruppi I e III; III CATEGORIA : proteggono da lesioni gravi o dalla morte. I DPI per le vie respiratorie sono classificati sono classificati in III catego- ria ; prima dell’uso è sempre obbligatorio l’addestramento. Le generiche tute da lavoro e la maggior parte dei camici non proteggono il lavoratore dai rischi specifici e non sono DPI, ma indumenti protettivi. Questi hanno il compito di evitare la contaminazione degli abiti civili, vanno tolti quando ci si allontana dall’area di lavoro, conservati separatamente dagli abiti civili, disinfettati, puliti o sostituti. !

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