ABC del RISCHIO BIOLOGICO

6 Informazione di base per i lavoratori biologici con i quali si può venire a contatto nel proprio ambiente di lavoro. Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazio- ne sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale, sui rischi specifici in relazione all’attività svolta, alle normative di sicurezza, alle disposizioni aziendali e sulle misure di protezione e prevenzione adottate. In particolare per quanto riguarda il rischio biologico, il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire ai lavoratori informazioni ed istruzioni con particolare riferimento a: a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati; b) le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione; c) le misure igieniche da osservare; d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) ed il loro corretto impiego; e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biolo- gici del gruppo 4; f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adot- tare per ridurne al minimo le conseguenze. Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire ai lavoratori informazioni sul corretto impiego degli indumenti di lavoro protettivi e dei dispositivi di protezione individuale.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYwMDc=