ABC del RISCHIO BIOLOGICO

69 del RISCHIO BIOLOGICO LA SORVEGLIANZA SANITARIA E LE VACCINAZIONI LA SORVEGLIANZA SANITARIA Se la valutazione del rischio ne rileva la neces- sità e comunque quando la stessa valutazione, nel settore ospedaliero e sanitario, mette in evidenza rischi da ferite da taglio, da punta e relativa possibilità di infezioni, i lavoratori sono sottoposti alla sorve- glianza sanitaria (artt. 41, 279, 280, 281 del Titolo X e art. 286- sexies del Titolo X bis del D.Lgs. 81/08), da parte del medico competente, che comprende: a) visita medica preventiva , per valutare l’idoneità alla mansione specifica e verificare l’assenza di controindicazioni al lavoro che ci si accinge a compiere; b) visita medica periodica , per controllare lo stato di salute del lavoratore ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; c) visita medica su richiesta del lavora- tore , qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorati- vi o alle sue condizioni di salute; d) visita medica in occasione del cambio della mansione , per verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti. Il medico competente esprime un giudizio PIANO DI EMERGENZA SERVIZI DI EMERGENZA Pronto socorso Carabinieri Ambulanza Ospedale Guardiamedica Polizia PIANO DI EMERGENZA SANITARIO

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