ABC della GUIDA SICURA

54 Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’art. 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo (Le limi- tazioni di cui al presente comma non si applicano, inoltre, se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore). Fatto salvo quanto previsto dall’art. 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all’art. 75, comma 1, lett. a), del Testo Unico di cui al D.P.R. 9/10/90, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida. 3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l’indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 2 e 2- bis . Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice. 5. Il titolare di patente di guida italiana che, viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2- bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 165 a € 660 . La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della vali- dità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI. In materia di sicurezza occorre soffermarsi sulle più recenti novità normative così come introdotte dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156 e dal D.L. 16 giugno 2022, n. 68. Di seguito, le principali indicazioni: O Device alla guida: il divieto, attualmente previsto per i telefonini, si estende all’uso di computer portatili, note- book, tablet e qualunque altro dispositivo che comporti anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante. Per coloro che non rispettano questa regola le sanzioni vanno da un minimo di € 165 a un massimo di € 660. Ulteriore sanzione amministrativa della sospensio- ne patente di guida da 1 a 3 mesi se lo stesso individuo commette ulteriore violazione nel corso di un biennio.

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