ABC della GUIDA SICURA
57 della GUIDA SICURA Una peculiare prescrizione introdotta dalla medesima norma- tiva riguarda le disposizioni per la sicurezza sul lavoro; infatti “nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi, individuate con decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero della Salute, …, è fatto divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ” ( per chiunque contravvenga a queste dispo- sizioni si applica una sanzione amministrativa di € 860,76 ). Alla luce di quanto esposto si rappresenta che con il Provvedimento del 16/03/2006 (G.U. n. 75 del 30/03/2006) emanata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono state elencate le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro per le quali si fa divieto di assunzione e som- ministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in riferimento al disposto di cui all’art. 15 della L. 125/01. Tra le predette attivi- tà rientrano le mansioni inerenti l’attività di trasporto degli “addet- ti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E , e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per la guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada ”. In ottemperanza a questa disposizione, chiunque eserciti una mansione relativa ad una attività di trasporto per la quale necessita di una delle predette patenti e che abbia assunto alcolici o superalcolici, a prescindere dalla quantità, e a condizione che il fatto non costituisca reato più grave, sarà assoggettato ad una sanzione amministrativa oltre ad una possibile sospensione della patente di guida . Logicamente potranno concorrere le violazioni riconducibili sia alla guida in stato di ebbrezza di cui all’articolo 186 del Codice della Strada, nonché l’applicazione della sanzio- ne amministrativa relativa all’articolo 15/1°-4° della Legge 125/2001, qualora l’accertamento evidenzi una assunzione di
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