ABC della SICUREZZA contro l'abuso di ALCOL e STUPEFACENTI
31 della SICUREZZA contro l’abuso di ALCOL e STUPEFACENTI NORMATIVA SU ALCOL E LAVORO Diverse norme e regolamenti stabiliscono che l’alcolismo cronico è causa di inidoneità al lavoro per alcune professioni (Carabinieri, Polizia dello Stato, Corpo Forestale, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco ecc.). Per tutte le altre professioni lo statuto dei lavoratori (Legge 300 del 1970) stabiliva che solo gli enti pubblici e gli istituti specia- lizzati di diritto pubblico (ASL, Università, ecc.) potevano effettuare controlli sull’idoneità fisica dei lavoratori e quindi anche volti a valutare eventuali situazioni di alcol-dipendenza tali da limitare l’idoneità del lavoratore. In merito al consumo di alcolici, l’art. 1.11.3.2. all. IV D.Lgs. 81/2008 ed il successivo art. 1.11.3.3 stabi- liscono da una parte il divieto di somministrare bevande alcoliche all’interno dell’azienda, mentre d’altra parte indicano la possibilità di consumare “modiche quantità di vino e birra” nei locali di refettorio durante l’ora dei pasti (sempre però che non si tratti delle categorie “a rischio” successivamente indicate). La Legge 125 del 2001 insieme al Provvedimento del 16 marzo 2006 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra Stato e Regioni e le Province Autonome costi- tuiscono norme di notevole innovazione in materia di alcol e lavoro. Tali leggi rientrano in un quadro generale di inasprimento normativo contro l’abu- so di alcol nonché in materia di pubblicità e di sicurezza stradale. L’art. 15 della L. 125/01 stabilisce il divie- to assoluto di somministrazione ed assun-
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