ABC della SICUREZZA contro l'abuso di ALCOL e STUPEFACENTI

32 Informazione di base per i lavoratori zione di bevande alcoliche e superalcoliche nei casi in cui vi siano attività lavorative che comportino elevato rischio di infortuni per sé e/o gli altri. Contravvenire a tali disposizioni può comportare una sanzione ammi- nistrativa (da 516 a 2.582 e ) per lavoratori e datori di lavoro. Inoltre esiste la possibilità che vengano effettuati senza alcun preavviso con- trolli alcolimetrici nei luoghi di lavoro da parte del Medico Competente o dei medici del lavoro dei servizi di prevenzione delle ASL competenti per territorio, per verificare il rispetto del divieto di assunzione di alcolici. Il lavoratore con riscontro posi- tivo al controllo alcolimetrico (ossia con alcolemia superiore a 0 g/l) oltre ad incorrere nei provvedimenti sanzionatori e disciplinari dovrà essere allontanato per quel giorno dalle attività a rischio. Le attività considerate ad elevato rischio e per le quali vige il divieto di assunzione di alcolici durante il lavoro sono elencate nell’allega- to I del Provvedimento del 16/03/06 e sono: O Attività pericolose per le quali è richiesto un certificato di abilitazione (impiego di gas tossici, conduzione di generatori di vapore, fuochino,fabbricazione e uso di fuochi artificiali, vendita di fitosanitari, direzione tec- nica o conduzione di impianti nucleari, manutenzione degli ascensori); O Dirigenti e preposti al controllo di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti; O Sovrintendenza a lavori in tubazioni, canalizzazioni,

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