ABC della SICUREZZA contro l'abuso di ALCOL e STUPEFACENTI
35 della SICUREZZA contro l’abuso di ALCOL e STUPEFACENTI O Tecnici di manutenzione degli impianti nucleari; O Operatori e addetti a sostanze potenzialmen- te esplosive e infiammabili, settore idrocarburi; O Lavori in cave o miniere. Per tutti i lavoratori che effettua- no attività comprese nell’elenco del provvedimento del 16/03/06, oltre ai controlli alcolimetrici, sono previ- sti anche accertamenti effettuati del medico competente aziendale volti a verificare se esistano eventuali condizioni di alcol-dipendenza in occasione delle visite preventive, periodiche, di cambio mansione, preassuntive e al rientro da un periodo di malattia superio- re a 60 giorni continuativi. Sulle condizioni e modalità di effettuazione di tali accertamenti l’interpretazione più dif- fusa oggi (così anche hanno stabilito la Regione Piemonte e Toscana) è che questi accertamenti debbano essere effettuati da tutti i lavoratori delle categorie indicate e vi dovrebbero essere due livelli di accertamento, il primo a cura del medico competente ed il secondo, di appro- fondimento diagnostico, a carico delle strutture sanitarie competenti che si identificano nei servizi di alcologia o nei SERT delle ASL alle quali il lavoratore sarà indirizzato dal Medico competente solo in caso di accertata alcol dipendenza. Diverse Regioni Italiane si sono – in passato – espresse in modo diverso. Ad esempio, Emilia e Lombardia hanno previsto la sorveglianza sanitaria solo per le categorie di lavoratori che, oltre ad essere inseriti nelle categorie di lavori pericolosi per se e per altri, erano comunque già esposti a rischi ben definiti nel D.Lgs. 81/2008.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYwMDc=