ABC della SICUREZZA contro l'abuso di ALCOL e STUPEFACENTI
36 Informazione di base per i lavoratori FORMAZIONE DEI LAVORATORI La formazione dei lavoratori, così come prevista dagli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. deve riguar- dare tutti i lavoratori per i diversi livelli di responsabilità e deve essere attuata dal datore di lavoro con il concorso dei dirigenti e del medico competente. In particolare i lavoratori adibiti a mansioni rischiose devono essere informati del fatto che non è consentito con- sumare alcolici durante i pasti se nelle ore successive si deve prestare servizio. Questi lavoratori non possono usare alco- lici neppure nel corso di festicciole aziendali, né assumere sul lavoro cibi che contengono alcol (cioccolatini ripieni, ecc.). Devono anche sapere che una bevuta molto abbon- dante la notte precedente può determinare una persistente positività dei test per l’alcol al mattino successivo, e deve quindi essere evitata. Devono essere informati del fatto che portare con sé sul posto di lavoro bevande alcoliche, o pro- dotti che contengono alcol, sarà considerata una violazione della politica aziendale di contrasto delle dipendenze. I lavoratori dovrebbero partecipare ai corsi su alcol e guida (autisti, trasportatori e piloti), corsi su alcol e sostanze tossiche (addetti nel settore edile e chimico) corsi di alcol, violenza e criminalità (poliziotti, addetti alla vigilanza). A causa delle complesse interazioni tossicocinetiche, fra alcol e solventi, il medico competente, durante la programmazione delle attività di sorveglianza sanitaria e del monitoraggio biologico di lavoratori esposti a sostan- ze chimiche (soprattutto solventi) deve considerare che i parametri del monitoraggio biologico potrebbero essere influenzati dal consumo abituale di alcol.
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