ABC della SICUREZZA contro l'abuso di ALCOL e STUPEFACENTI
84 Informazione di base per i lavoratori il principio della sicurezza in sé dell’ambiente di lavoro trova puntuale riscontro normativo nel D.Lgs. 81/2008 secondo il quale ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro. Si deve anche tener presente che il Garante della privacy ha stabilito che gli accertamenti sull’assenza di tossicodipen- denza debbano garantire in modo effica- ce anche i diritti dei lavoratori interessati considerata la particolare natura dei dati sanitari trattati. Se quindi i controlli saranno effettuati per talune categorie di lavoratori, occorrerà predisporre una adeguata informativa da fornire ai lavoratori interes- sati (art. 13 del Codice) come anche: O Specifiche modalità di trattamento dei dati; O Designazione degli incaricati dei trattamento; O Misure di sicurezza da adottare. La Legge prevede che la struttura sanitaria competente (di II livello) alla quale giungono i casi risultati positivi allo screening di 1° livello effettuato a cura del medico competente, sia il servizio per le tossicodipendenze della ASL nel cui territorio ha sede l’azienda nella quale opera il lavoratore interessato, oppure Ufficio di sanità marittima. Nei porti esteri, medici fiduciari del ministero della salute accreditati presso le autorità italiane saranno incaricati del 2° livello di controllo. Per gli addetti alla circolazione dei treni , ferrovie in
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