ABC della SICUREZZA negli UFFICI

L’ORGANIZZAZIONE 7 della Sicurezza negli UFFICI LE DEFINIZIONI Si intende per infortunio sul lavoro: “… ogni even- to avvenuto per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui derivi inabilità fisica permanente o temporanea, o la morte, e che comporti l’assenza dal lavoro per più di un giorno escluso quello dell’evento ….”. L’infortunio accaduto al di fuori dell’occasione di lavoro, viene considerato malattia ai fini assicurativi e previdenziali. Si intende per malattia professionale nel lavoro: “… un evento dannoso che si manifesta in maniera non violenta e in modo progressivo nel tempo e che deve essere contratta nell’esercizio e a causa del lavoro …”. Fra le malattie professionali più note ricordiamo quella causata dalla SILICE (SILICOSI molto comune tra i minatori ed i lavoratori di ceramica e vetro) e dall’amianto (ASBESTOSI) e di recente l’infiammazione al “tunnel carpale” del polso dovuta principalmente al lavoro svolto con uso di videoterminale. Si intende per infortunio in itinere: “… l’infortu- nio accaduto sul normale percorso dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa; da un luogo di lavoro ad un altro e, nel caso non sia presente una mensa aziendale, sul percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro al luogo abituale di consumazione dei pasti …”. Si tratta di una vera e propria estensione temporale e spaziale della tutela oltre l’orario di lavoro anche se è sottoposta a regole specifiche di controllo da parte dell’INAIL (che possono variare caso per caso, regione per regione). infortunio in itinere infortunio sul lavoro malattia professionale nel lavoro

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