ABC della SICUREZZA nell'uso dei DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE
12 L’informazione di base per i lavoratori DOCUMENTAZIONE TECNICA PER I DPI REGOLAMENTO (UE) 2016/425 del 9 marzo 2016 (Allegato III) Documentazione tecnica per i DPI La documentazione tecnica deve specificare i mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità dei DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili cui fa riferimento l’articolo 5 e stabiliti nell’allegato II. La documentazione tecnica deve comprendere almeno gli elementi seguenti: a) una descrizione completa del DPI e dell’uso cui è destinato; b) una valutazione dei rischi da cui il DPI è destinato a proteggere; c) un elenco dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili al DPI; d) disegni e schemi di progettazione e fabbricazione del DPI e dei suoi componenti, sottoinsiemi e circuiti; e) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni e degli schemi di cui alla lettera d) e del funzionamento del DPI; f) i riferimenti delle norme armonizzate di cui all’articolo 14 che sono state applicate per la progettazione e la fabbricazione del DPI. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione deve specificare le parti che sono state applicate; g) se le norme armonizzate non sono state applicate o lo sono state solo parzialmente, la descrizione delle altre specifiche tecniche che sono state applicate al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili; h) i risultati dei calcoli di progettazione, delle ispezioni e degli esami effettuati per verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili; i) relazioni sulle prove effettuate per verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili e, se del caso, per stabilire la relativa classe di protezione; j) una descrizione dei mezzi usati dal fabbricante durante la produzione del DPI per garantire la conformità del DPI fabbricato alle specifiche di progettazione; k) una copia delle istruzioni e delle informazioni del fabbricante che figurano nell’allegato II, punto 1.4; l) per i DPI prodotti come unità singole per adattarsi a un singolo utilizzatore, tutte le istruzioni necessarie per la fabbricazione di tali DPI sulla base del modello di base approvato; m) per i DPI prodotti in serie in cui ciascun articolo è fabbricato per adattarsi a un singolo utilizzatore, una descrizione delle misure che devono essere prese dal fabbricante durante il montaggio e il processo di produzione per garantire che ciascun esemplare di DPI sia conforme al tipo omologato e ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili.
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