ABC delle PROCEDURE di EMERGENZA ed EVACUAZIONE
12 Informazione di base per i lavoratori 3. L’impianto deve consentire l’azionamento automatico dei dispositivi di allar- me posti nell’attività entro: a) un primo intervallo di tempo dall’emissione della segnalazione di allarme proveniente da 2 o più rivelatori o dall’azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione d’incendio; b) un secondo intervallo di tempo dall’emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di controllo e segnalazione non sia tacitata dal personale preposto. I predetti intervalli di tempo devono essere definiti in considerazione della tipologia dell’attività e dei rischi in essa esistenti, nonché di quanto previsto nel piano di emergenza. 4. Ai fini dell’organizzazione della sicurezza, l’impianto di rivelazione può consentire l’attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni: - chiusura di eventuali porte tagliafuoco, normalmente mantenute aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnala- zione, tramite l’attivazione degli appositi dispositivi di chiusura; - disattivazione elettrica degli eventuali impianti di ventilazione e/o condizio- namento; - attivazione di eventuali sistemi antincendio automatici (estinzione, evacua- zione fumi, ecc.); - chiusura di eventuali serrande tagliafuoco poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione e/o condizionamento riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione; - eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati nel piano di emergenza. 5. Per i rivelatori ubicati nei depositi in cui il carico d’incendio è superiore a 60 kg/m 2 ovvero la superficie in pianta è superiore a 200 m 2 , devono essere installati dispositivi ottici di ripetizione di allarme lungo i corridoi. Tali ripetitori devono anche essere previsti per quei rivelatori che sorvegliano aree non direttamente presidiate per mancanza di persone o di un controllo diretto nonché intercapedini comprese nei controsoffitti e nei pavimenti sopraelevati qualora vi siano installati impianti che possano determinare rischi di incendio.
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