ABC delle TECNICHE di RIANIMAZIONE BLSD/PBLSD

 47 delle Tecniche di Rianimazione BLSD /PBLSD motivi il legislatore ha regolamentato alcuni aspetti per prevenire tali morti durante l’attività sportiva, nell’intento di salvaguardare la salute e la vita degli atleti e di tutti i cittadini. Il Decreto Balduzzi regolamenta l’utilizzo dei defibrillatori, ampliando l’obbligo di dotazione di un defibrillatore alle società sportive sia professionistiche che dilettantistiche. Nell’Allegato E del suddetto Decreto è anche specificato il significato della catena della sopravvivenza, ovvero il DAE deve essere integrato e coordinato con il sistema di allarme sanitario 118 in modo da consentire l’applicazione di una serie di azioni consecutive (anelli) grazie alle quali può essere migliorata la sopravvivenza dopo l’arresto cardiaco: 1. il riconoscimento e l’attivazione precoce del sistema di soccorso; 2. la rianimazione cardiopolmonare precoce, eseguita dal first responder; 3. la defibrillazione precoce; 4. l’intervento dell’equipe di rianimazione avanzata (118). È altresì esplicitato che “In ambiente extraospedaliero i primi tre anelli della Catena della Sopravvivenza sono ampiamente dipendenti dai presenti all’evento, dalla loro capacità di eseguire correttamente alcune semplici manovre e dalla pronta disponibilità di un DAE”. Tutto quanto sopra rende inequivoca e non altrimenti interpretabile la volontà del legislatore nel voler garantire ogni possibilità di trattamento precoce all’abbisognevole di esso e la successiva frase al punto 4.5 – Responsabilità: “L’attività di soccorso non rappresenta per il perso- nale formato un obbligo legale che è previsto soltanto per il personale sanitario” – non può in alcun modo essere pretestuosamente usata per alibi interpretativi che porterebbero all’assurdità di assistere, inerti, al decesso di un soggetto che potrebbe altrimenti essere salvato da chi è stato, anche documentatamente, addestrato a farlo. Neppure sono trascurati gli obblighi, e gli oneri, relativi alla detenzione, custodia e manutenzione delle apparecchiature al punto 4.1 dell’Allegato E, con particolare rilevanza: O Le società che utilizzano permanentemente o temporaneamente un

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