ABC delle TECNICHE di RIANIMAZIONE BLSD/PBLSD
51 delle Tecniche di Rianimazione BLSD /PBLSD tore volontario un esercente mansioni professionali, attribuendogli responsa- bilità prossime a quelle dell’infermiere generico, che esegua atti analoghi. Il termine “responsabilità” nel linguaggio comune riconduce all’idea di essere chiamati a rispondere di un nostro comportamento, che nell’ambi- to specifico ha causato una conseguenza negativa ad un altro soggetto. La responsabilità legale può essere di tipo penale, per violazione delle norme del “Codice Penale” o Civile, che prevedono il risarcimento del danno ingiusto provocato a terzi con il proprio comportamento. Inoltre, poiché un volontario deve necessariamente far parte di un’as- sociazione, deve sottostare ad una responsabilità di tipo “disciplinare” che si applica in caso di violazione dei regolamenti dell’associazione di appartenenza, presenti nello Statuto e nel Regolamento dell’Associazio- ne di cui si fa parte. Il volontario e tenuto in particolare a seguire i Protocolli e le Linee Guida in vigore, siano essi internazionali, nazionali o locali: se, a causa di un’inosservanza di tali indicazioni, sarà cagionata una lesione alla persona trasportata/soccorsa, il volontario ne risponderà personalmente nelle sedi preposte per il non rispetto delle norme del Codice Penale e/o del Codice Civile. I sanitari e i first responders non sanitari – per esempio i volontari in ser- vizio con attività di 118 – sono giuridicamente equiparati ad Incaricati di Pubblico Servizio (cfr. sentenza della Cassazione Penale 6687/97), in virtù delle specifiche competenze e della loro qualifica. Possono, pertanto, incorrere nel reato di rifiuto/omissione di atti d’ufficio (articolo 328 del Codice Penale) e nel reato comune (ovvero commissibile da ogni cittadino) di omicidio colposo. Il first responder, non impegnato in tale attività continuativa e/o convenzionale con il Servizio 118, è punibile unicamente del reato comune di omissione di soccorso [articolo 593 C. P., chiunque trovando (…) un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne avviso alla autorità”. Sanzioni penali (L. 72/2003) sono: Reclusione fino a 1 anno o multa fino a 2500 euro.
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