ABC delle TECNICHE di RIANIMAZIONE BLSD/PBLSD
52 Manuale per gli operatori laici Se dall’omissione del soccorso deriva una lesione personale, la pena è aumentata. In caso di morte la pena è raddoppiata] . Si ricorda a tal proposito l’Art. 54 del codice Penale (Stato di necessità) che recita “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa dispo- sizione non si attua a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo” . Ne deriva che l’unica eccezione all’obbligo del soccorso è costituita dalle cause di forza maggiore, cioè avvenimenti esterni naturali, inevitabili ed irresistibili, quali grave malattia del soccorritore, ostacoli fisici al raggiungimento della persona da soccorrere, soccorso in condi- zioni di reale e consistente pericolo (incendi, esalazione di gas tossici, presenza di cavi di corrente elettrica scoperti, ecc.). Se sussistono tali circostanze, il soccorritore volontario non sanitario, può astenersi dal pre- stare il soccorso se la situazione può mettere a repentaglio la propria vita o sicurezza. Al contrario, il soccorritore sanitario, avendo “un particolare dovere giuridico ad esporsi al pericolo” anche al di fuori della propria attività lavorativa, non può esimersi dal soccorso. L’omissione di soccor- so non è assolutamente giustificata dalla mancanza di specializzazione inerente la patologia della persona da soccorrere o dall’essere sprovvisto dell’attrezzatura adatta. Infatti l’Art. 7 del Codice Deontologico ribadisce che “il medico indipendentemente dalla sua abituale attività non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d’urgenza e deve tempestivamente attivarsi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza”. Nel momento in cui il volontario entra in servizio assume lo status di “incaricato di pubblico servizio” sino alla fine del turno. Agli effetti della Legge Penale, sono incaricati di un pubblico servizio (Art. 358 cp) coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Il soccorritore viene posto pertanto tra gli incaricati di pubblico servizio e, come tale, considerato. Tale status si differenzia da quello di “esercente un servizio di pubblica necessità” (Art. 359 cp) attribuito ad un professio- nista che esercita un servizio di pubblica necessità – privati che esercitano
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