ABC delle TECNICHE di RIANIMAZIONE BLSD/PBLSD

 55 delle Tecniche di Rianimazione BLSD /PBLSD rio ne abbia tratto profitto. Si sottolinea che l’obbligo di discrezionali- tà perdura anche dopo il termine del servizio e deve essere preservato anche nei confronti di parenti o persone presenti durante l’intervento. Il volontario ha invece l’obbligo di rivelare quanto appreso se questo costituisce reato o se interrogato in merito dall’Autorità Giudiziaria (giusta causa imperativa); allo stesso modo può rivelare i segreti di cui e venuto a conoscenza nell’esercizio della sua professione se e in possesso del consenso del paziente, piuttosto che si trovi in uno “stato di necessita” (giusta causa permissiva). Ancora, la rivelazione del segreto e possibile se il bene da tutelare e di rango almeno pari a quello della violazione dell’obbligo di mantenere il segreto del paziente (giusta causa sociale). Quest’ultima condizione raramente si realizza nel lavoro del volontario e presuppone una capacita di giudizio giuridico che non compete allo stesso. Si ricorda inoltre che la tutela della riservatezza viene garantita al paziente non solo dal Codice Penale bensì anche in ambito civile con la nota “legge sulla Privacy” (Decreto Legislativo 196/2003) che, tra gli altri, identifica i cosiddetti “dati sensibili”, vale a dire quelli riguardanti lo stato di salute e gli orientamenti religiosi, politico-filosofici, sessuali e la razza. O Obbligo di intervento (secondo le proprie capacita e competenze): l’obbligo di intervento del volontario ha un significato maggiore rispetto a quello del normale cittadino privo di competenze sanitarie, e il cui compito in caso di emergenza e quello fondamentalmente di dover avvertire l’autorità competente preposta, come il 118, 115, 112 (reato di “Omissione di Soccorso”, art. 593 C.P. già citato). Il volontario soccorritore dovrà invece operare secondo criteri standard identifica- bili sia sulla base della sua preparazione sia secondo ciò che e stato autorizzato a fare dal suo percorso formativo, fermo restando che non dovrà ne invadere ne ostacolare gli ambiti professionali medico ed infermieristico (incorrendo nell’esercizio abusivo della professione). Se il volontario e in servizio dovrà utilizzare tutti i mezzi ed i presidi in dotazione per tale scopo, e in questo caso il rifiuto di intervenire si configurerebbe con il reato di “Rifiuto di atti di ufficio – Omissione”

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