ABC delle TECNICHE di RIANIMAZIONE BLSD/PBLSD

56  Manuale per gli operatori laici (art. 328 C.P.). L’obbligo di intervento permane anche quando il volontario e fuori servizio: in questo caso pero l’assenza sul luogo di presidi e materiali di soccorso limita la sua capacita di azione. Anche in questo caso, pero, il soccorritore non potrà limitarsi alla semplice chiamata delle autorità come il cittadino “laico”, ma dovrà agire in base alle sue competenze. Ad esempio, dovrà eseguire le manovre di rianimazione cardiopolmonare (BLSS) o una immobilizzazione del rachide cervicale, dovrà valutare i parametri vitali (stato di coscienza, respiro, polso), tamponare una emorragia massiva, etc. In questo caso il volontario potrà essere accusato solo di Omissione di soccorso e non di Omissione di atti d’ufficio, poiché fuori servizio. Per quanto concerne i profili di responsabilità del soccorritore, egli come ogni persona, a partire dal compimento della maggiore età, acquista la capacità di agire (art. 2 Codice Civile) e come tale è responsabile delle sue azioni, delle sue omissioni e delle sue decisioni. Questa “respon- sabilità” si declina in almeno tre categorie: quella morale vincola la nostra coscienza, quella legale è stabilita dalle norme di legge e dalla giurisprudenza, e quella disciplinare nasce dai regolamenti interni ad associazioni, enti o istituzioni. La Responsabilità di tipo medico legale si suddivide in: O Penale: sussiste in tutti i casi in cui vi sia un reato, cioè in quei casi in cui commettere una determinata azione od omettere di eseguirne una prevista o dovuta, violi una norma penale enunciata nel Codice Penale. Si ricorda che nel nostro ordinamento “la responsabilità pena- le è strettamente personale”, secondo l’art. 27 della Costituzione. O Civile: deriva dalla violazione, volontaria o involontaria, dei doveri di rispetto verso terzi nella vita di relazione ed impone un risarcimento economico per il danneggiato. Essa è trasmissibile tramite la stipula- zione di polizze assicurative – usualmente stipulate dalle associazioni di volontariato e dalle aziende sanitarie – che coprano questo tipo di responsabilità civile verso terzi. Le norme che regolano questo capito- lo di responsabilità sono raccolte nel “Codice Civile”.

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