ABC delle TECNICHE di RIANIMAZIONE BLSD/PBLSD

 57 delle Tecniche di Rianimazione BLSD /PBLSD Entrando nello specifico della responsabilità penale, essa è strettamente personale e ricade direttamente su chi compie o omette l’azione. Un reato è quindi un’azione o un’omissione che vada contro una norma penale posta in difesa o a tutela di un certo “interesse”, sia esso per- sonale (di un singolo individuo, come ad esempio il danneggiamento dell’integrità fisica o della salute) o della collettività (ad es. il reato di interruzione di pubblico servizio). Sussiste il reato sia che la persona “agisca” in senso criminoso (reato commissivo), sia che “ometta” di agire in senso virtuoso o di eseguire un obbligo di azione (reato omissivo). Il reato penale si compone di due elementi base: O L’elemento psicologico o soggettivo, che valuta il comportamento del colpevole in relazione agli scopi dell’azione e alla sua capacità di scegliere un modo di agire e di indirizzarlo verso determinati fini. Si differenziano quindi i reati dolosi (semplificando, un fatto compiuto intenzionalmente oppure con la consapevolezza che ci sono concrete possibilità di incorrere nel reato), i preterintenzionali (la persona agisce con l’intenzione di compiere reato, ma il risultato dell’azione o omissione è un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto), e i colposi (ovvero da azione non voluta ma di prevedibili conseguenze, secondaria a colpa specifica o a colpa generica). O L’elemento oggettivo o materiale, ovvero il reato, il danno in sé e per sé, e la sua relazione causa effetto con l’azione/omissione dell’agente. Purché si concretizzi una qualsiasi responsabilità, devono generalmente essere presenti tre condizioni: la presenza di un atto illecito o di un fatto doloso o colposo, la presenza di un danno a terzi, e il nesso causale fra il comportamento attivo o omissivo della persona, in questo caso del volon- tario soccorritore, e il danno. È possibile riconoscere un nesso causale bio- logico (condotta – evento) e un nesso causale giuridico (evento – danno). Secondo l’Art. 40 del c.p., infatti, “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o perico- loso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l’obbligo

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