ABC per la SICUREZZA di lavoratrici GESTANTI, PUERPERE o in ALLATTAMENTO
16 quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il Medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale e il Medico Competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale possibilità non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Prima dell’inizio del congedo di maternità, la lavoratrice deve conse- gnare al Datore di Lavoro e all’istitu- to erogatore dell’indennità di mater- nità, il certificato medico indicante la data presunta del parto, la quale fa fede nonostante qualsiasi errore di previsione. Il pendolarismo , gli spostamenti in città per raggiungere il posto di lavoro, specie per tragitti lunghi o aggravati da traffico intenso, pos- sono comportare rischi per le donne gestanti , tra cui fatica, vibrazioni, stress, posture disagevoli ed infortuni con conseguenti effetti sulla salute della madre e del bambino.
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