ABC per la SICUREZZA di lavoratrici GESTANTI, PUERPERE o in ALLATTAMENTO

28 PARTO La lavoratrice consegna al datore di lavoro il certi cato di nascita del glio entro 30gg Al termine dell’astensione obbligatoria (congedo di maternità D.Lgs. 151/01 Capo III, artt. 16-27) Astensione facoltativa (Congedo parentale) Rientra al lavoro entro i 7 mesi dopo il parto II datore di lavoro valuta i rischi presenti per il puerperio e l’allattamento con la collaborazione di SPPA e del medico competente Lavori a rischio per l’allattamento e il puerperio Lavoro non a rischio Impossibilità di spostamento ad altra mansione Rientra al lavoro Con il diritto di rientrare nella stessa unità produttiva e con le stesse mansioni almeno no ai 12 mesi del bambino Turno notturno (D.Lgs.151/01 Capo VIII art. 53) Periodi di riposo ( D.Lgs. 151/01, Capo VI, artt. 39-46) Fino ad 1 anno del bambino: (il padre in alternativa o se unico af datario) Più di 6 ore di lavoro = 2 ore al giorno anche cumulative Meno di 6 ore di lavoro = 1 ora al giomo Possibilità di spostamento ad altra mansione Richiesta scritta alla Direzione Provinciale del Lavoro entro i 3 mesi di vita del bambino II datore di lavoro comunica lo spostamento alla Direzione Provinciale del Lavoro Prolungamento del periodo di astensione obbligatoria a 7 mesi dopo il parto Rientra al lavoro Vietato nei primi 12 mesi Non obbligatorio no ai 3 anni del bambino Non obbligatorio no a 12 anni del bambino se genitore unico

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