ABC per la SICUREZZA di lavoratrici GESTANTI, PUERPERE o in ALLATTAMENTO
7 per la sicurezza di lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento VALUTAZIONE DEI RISCHI IN OTTICA DI GENERE Il D.Lgs. 151/01 prevede che il Datore di Lavoro adotti le misure adeguate alla tutela della sicurezza e della salute delle Lavoratrici durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto e che abbiano informato il Datore di Lavoro del proprio stato conforme- mente alle disposizioni vigenti. Il puerperio è definito come il periodo che segue il parto, e convenzionalmente si assegna a tale periodo una durata di 6 settimane . La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento fino al compimento dei sette mesi di età (art. 6, comma 1 e 2, D.Lgs. 151/01). Il Datore di Lavoro, durante il processo di valutazione del rischio deve verificare se nella sua azienda vi siano attività, lavori e/o condizioni in cui si svolgono le attività, che rientrino nella lista dei lavori vietati per legge per le lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allat- tamento. D.Lgs. 151/01
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYwMDc=