ABC per la SICUREZZA di lavoratrici GESTANTI, PUERPERE o in ALLATTAMENTO
8 ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL’ART. 7 Il divieto di cui all’art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa. I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti: a) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262; b) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l’obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; c) quelli che espongono alla silicosi e all’asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e succes- sive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto; d) i lavori che comportano l’esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; e) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazio- ne e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; f) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al L’ ALLEGATO A , D.Lgs. 151/01 riporta l’Elenco dei lavori faticosi, peri- colosi e insalubri.
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